Chi compie il male una volta si presume sia sempre un malfattore.
Chi ritarda nuoce a sé stesso.
Chi tace mostra di acconsentire.
Chi tace non ammette, ma neppure mostra di negare.
Ciò che un giudice compie al di fuori di quanto spetta al proprio ufficio non ha valore giuridico.
Ciò che viene proibito per una via non può essere ammesso per un'altra.
Ciò che è illegale in principio non diventa legale col passare del tempo.
Da ciò che esorbita dal diritto comune non si possono trarre effetti giuridici.
L'ignoranza di un fatto, non quella della legge, scusa.
Nelle pene occorre seguire l’interpretazione più benevola.
Nessuno può essere obbligato a fare l'impossibile.
Non si deve imputare a qualcuno di non aver fatto ciò che doveva fare quando la possibilità di farlo non dipendeva da lui.
Quando i diritti delle parti sono oscuri l'imputato dovrebbe essere favorito rispetto all'accusatore.
Quando qualcuno fa qualcosa per ordine di un giudice, non deve essere considerato fatto con dolo, avendo il dovere di obbedire.
È certo che vìola la legge chi, seguendola alla lettera, va contro l'intenzione della stessa legge.
È inutile chiedere a qualcuno di mantenere una promessa se il richiedente non mantiene a sua volta una promessa fatta.